09 Mar 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm con ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull’intero territorio nazionale.

Il nuovo provvedimento prevede la creazione di zone di contenimento e disposizioni che si applicano a tutta la regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Le misure in questa zona prevedono:

– di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da questi territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Sulla base delle precisazioni fornite dal Governo, è possibile confermare che, con il DPCM , non s’intende determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate.

In primo luogo, le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro.  Sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Si evidenzia, inoltre, che tali spostamenti – per comprovati motivi di lavoro – sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. In questo senso, è utile evidenziare come gli indirizzi sopra richiamati trovino applicazione anche per i lavoratori transfrontalieri.
Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale, e una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio. Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate ad assicurare il monitoraggio delle misure di contenimento, cui si raccomanda di prestare la massima collaborazione.

– la raccomandazione per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario e di ferie

– la sospensione fino al 3 aprile di tutte le manifestazioni organizzate, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche

– la sospensione di scuole ed università fino al 3 aprile

– sono consentite le attività di ristorazione e bar solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo di garantire la possibilità della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

– sono consentite le attività commerciali a condizione di evitare assembramenti di persone e di rispettare la distanza di un metro

– sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto

– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Su tutto il territorio nazionale, sono previste le seguenti misure:

– sospensione di congressi, riunioni, meeting, eventi sociali, manifestazioni, eventi e spettacoli cinematografici e teatrali, di musei e luoghi di cultura

– è consentita l’attività di ristorazione con obbligo di garantire la possibilità della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

– sospensione di scuole e università fino al 15 marzo

– l’ applicazione della modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche senza specifici accordi aziendali, con l’invito a preferire questo tipo di modalità dove possibile per ridurre ulteriormente gli spostamenti.

– qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie

– divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti risultati positivi al virus o sottoposti alla misura della quarantena. I trasgressori saranno puniti con sanzioni pecuniarie e fino a 3 mesi di reclusione.

– si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda le merci

Un’Ordinanza della Protezione Civile specifica il contenuto del DPCM 8 marzo 2020 relativo al divieto di spostamento delle persone fisiche nelle zone di contenimento precisando che tali disposizioni si applicano alle sole persone fisiche. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Le nuove limitazioni quindi  non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
– limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
– qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
– trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

 

 

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